


Tutte le donazioni e gli sponsor a favore dei progetti, sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti qui sotto indicati, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati recanti la clausola "non trasferibile", carte di credito, anche prepagate.
Un diffuso e consolidato orientamento dottrinale qualifica il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive con il quale un soggetto (sponsee) si impegna ad associare al proprio nome, immagine o alla propria attività il logo o il marchio di un altro soggetto (sponsor) in cambio del pagamento di un corrispettivo. Dal punto di vista fiscale, qualora il corrispettivo in questione sia costituito esclusivamente da somme di denaro, non si pongono particolari problemi di trattamento; ben più complessa è, invece, la situazione nell'ipotesi in cui il corrispettivo pattuito venga erogato parte in denaro e parte in natura, ovvero integralmente corrisposto sotto forma di fornitura di un determinato quantitativo di materiale sportivo commercializzato o prodotto dalla stessa impresa sponsor.
Profili Iva
La disciplina Iva della descritta operazione commerciale va ricercata nell'articolo 11, comma 1, del Dpr n. 633/72. La fornitura di materiale tecnico in cambio di una prestazione di servizi pubblicitari va inquadrata, infatti, nell'ambito delle operazioni permutative, ossia in quelle operazioni in cui si assiste a uno scambio di beni contro servizi. Ne consegue che prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate le une in contropartita delle altre sono soggette ad autonoma fatturazione in capo ai singoli soggetti che le effettuano, mentre la base imponibile di tali operazioni è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.
Adempimenti
L'impresa sponsor sarà obbligata a emettere una vera e propria fattura al soggetto sponsorizzato a fronte del materiale sportivo a essa ceduto, sulla base del già richiamato valore normale attribuibile a detto materiale. Di converso, la società o associazione sportiva sponsee fatturerà allo sponsor, sempre con riferimento al valore normale, l'intero corrispettivo a esso spettante, includendo anche quella parte "in natura" rappresentata dal materiale sportivo utilizzato a parziale o integrale pagamento del corrispettivo pattuito.
Riflessi Iva per i soggetti in regime ex legge n. 398/91
I soggetti che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/91 applicano per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni all'articolo 74, comma 6, del Dpr n. 633/72. Tale articolo prevede che, agli effetti della determinazione dell'Iva dovuta, la detrazione di cui all'articolo 19 del Dpr n. 633/72 è forfetizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Percentuali di detrazione specifiche sono previste, invece, per le prestazioni di sponsorizzazione, per quelle pubblicitarie e per le cessioni o concessioni dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. In particolare, viene previsto che per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione e' forfetizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
Imposte sui redditi. Corretta determinazione dei ricavi
I predetti corretti adempimenti Iva consentono di evitare un potenziale errore nella gestione fiscale di questi rapporti costituito dal fatto che, non essendovi esborso di denaro in tutto o in parte, i soggetti coinvolti nell'operazione potrebbero ritenere esaurito il loro rapporto semplicemente con una diretta compensazione delle reciproche prestazioni.
Così facendo, oltre a incorrere nelle sanzioni previste ai fini Iva, quantificano erroneamente anche componenti positivi e negativi di reddito e rilevano in modo improprio sia il costo sostenuto dall'impresa sponsor che il corrispondente ricavo conseguito dalla società o dall'associazione sportiva. Un problema che è particolarmente rilevante per coloro che, in regime ex legge n. 398/91, determinano il loro reddito mediante coefficienti di redditività sui ricavi. Infatti, come è noto, il reddito imponibile di tali associazioni e società sportive dilettantistiche viene determinato, ai fini dell'imposta sul reddito, proprio applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività fissato nella misura del 3 per cento. Appare del tutto evidente come un'eventuale compensazione delle reciproche prestazioni sottragga materia imponibile al reddito della società sponsee.
Imposte sui redditi. Qualificazione dei costi per lo sponsor
Pur non essendo oggetto del presente articolo l'esame dei caratteri distintivi delle prestazioni pubblicitarie e di quelle da sponsorizzazione, appare del tutto evidente che una diversa qualificazione contrattuale delle spese promozionali determina riflessi fiscali specifici sul lato della deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa sponsor, e ciò con particolare riguardo alla loro inquadrabilità tra le spese pubblicitarie o in quelle di rappresentanza. Tale questione ripropone un tema molto discusso e controverso della fiscalità d'impresa, ovvero quello della delimitazione tra le due diverse tipologie di spese di propaganda le quali, come è noto, costituiscono oneri aziendali soggetti a trattamento fiscale differenziato. Infatti, mentre le spese di pubblicità possono essere dedotte per intero dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, ovvero, facoltativamente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, le spese di rappresentanza prevedono una deducibilità limitata dal reddito di impresa, ovvero in misura pari a un terzo dell'onere sostenuto e in quote costanti nel periodo di imposta di competenza e nei quattro successivi. L'amministrazione finanziaria, al fine di dirimere dubbi interpretativi e fornire un criterio distintivo oggettivamente utilizzabile, ha enunciato un principio di carattere generale secondo il quale la caratteristica fondamentale e preminente delle spese di rappresentanza è la loro "gratuità", vale a dire l'assenza di una controprestazione da parte dei destinatari dei beni o dei servizi. Di converso, le spese di pubblicità sono invece conseguenti, quasi sempre, alla stipula di un contratto tra le parti contenente previsioni di reciproche prestazioni economico-professionali. In considerazione del fatto che la natura del costo sostenuto per sponsorizzazione "tecnica" non presenta quella componente di gratuità tipica delle spese di rappresentanza, trattandosi invece di un vero e proprio corrispettivo di una prestazione di servizi dovuto nell'ambito di un accordo contrattuale, sia la dottrina che la prassi ministeriale, sono orientate a riconoscere ai suddetti costi la natura di spese di pubblicità ammettendole al conseguente beneficio della integrale deducibilità. In questo senso, si segnala anche un recente intervento legislativo che, al fine di prevenire possibili controversie con l'amministrazione finanziaria, ha introdotto una presunzione assoluta di spesa pubblicitaria per gli importi corrisposti dalle imprese alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino al limite di 200mila euro. In ogni caso, la scelta della modalità di deduzione, almeno sotto il profilo della competenza temporale, dipenderà anche da una valutazione in merito all'utilità futura della spesa sostenuta e se questa possa ritenersi esaurita nell'ambito di uno o più esercizi. Una valutazione che, comunque, dal punto di vista fiscale, potrà anche prescindere dal giudizio sull'utilità futura della spesa stessa, in quanto quest'ultimo aspetto attiene esclusivamente a un apprezzamento prettamente civilistico operato dagli amministratori.
Sanzioni
L'omessa fatturazione e registrazione di entrambe le prestazioni riguardanti la descritta operazione permutativa realizza l'ipotesi sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma1, del Dlgs n. 471/97, laddove viene configurata la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili.
Proprio perché trattasi di operazioni imponibili non è invocabile, peraltro, l'applicazione del comma 2 della medesima disposizione, la quale fa esclusivo riferimento a "operazioni esenti o non imponibili".
Non ricorre nemmeno l'ipotesi contemplata nell'ultimo periodo dello stesso comma 2, riguardante le violazioni che non rilevano neppure ai fini della determinazione del reddito, in quanto, le prestazioni effettuate costituiscono "ricavo" agli effetti della imposizione sui redditi.
Peraltro, l'omessa fatturazione della stessa non può essere, per principio legislativo, configurabile neanche come violazione di carattere formale, in quanto, pur in assenza di danno erariale e di un vero e proprio debito Iva in funzione del meccanismo che consente a entrambi i soggetti di detrarre nella stessa misura l'imposta versata, la citata permuta è comunque considerata, ai sensi dell'articolo 11 del più volte richiamato Dpr n.633/72, operazione imponibile. Sotto altro profilo, considerato che l'omessa fatturazione configura una violazione potenzialmente idonea a incidere su diversi parametri collegati alla determinazione del tributo (volume d'affari, calcolo del pro-rata, eccetera), si perviene alla medesima conclusione, ossia che l'infrazione commessa dai due soggetti non può considerarsi di natura formale.
Per quanto sopra esposto si ritiene che le violazioni commesse siano le seguenti:
1) omessa fatturazione e registrazione da parte di entrambi i soggetti (articolo 6, comma 1 del Dlgs n. 471/97;
2) acquisti di servizi senza emissione di fattura da parte di entrambi i soggetti (articolo 6, comma 8 del Dlgs n. 471/97.
Il ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/97, è consentito, laddove naturalmente le violazioni non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche di cui gli autori delle violazioni abbiano avuto formale conoscenza.
Note:
1 - Che testualmente recita: "Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi...sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate".
2 - La definizione e la disciplina civilistica della permuta è contenuta negli articoli 1552 e seguenti del codice civile
3 - Articolo 14, commi 3 e 4 del Dpr n. 633/72, che definisce quale valore normale il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, facendo riferimento per quanto possibile ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni e servizi. Nozione che coincide sostanzialmente con quella individuata ai fini delle imposte sui redditi
4 - Articolo 13, comma 2, lettera d), del Dpr n. 633/72.
5 - Articolo 25, legge n. 133/99.
6 - Articolo 74, comma 2, primo periodo, Tuir.
7 - Articolo 74, comma 2, secondo periodo, Tuir.
8 - Risoluzioni 05/11/74, n. 1016; 25/10/80, n. 9/213; 17/06/92, n. 9/204-92; 17/09/98, n. 148/E; 17/02/99, n. 30/E.
9 - E' appena il caso di evidenziare come in questi casi si renda particolarmente opportuna, almeno a fini probatori di carattere fiscale, una formalizzazione per iscritto degli accordi contrattuali.
10 - Tra le altre, confronta risoluzione 08/09/00, n. 137.
11 - Articolo 90, comma 8, legge n. 289/02.
12 - A queste condivisibili conclusioni giunge la risoluzione 14/07/00, n. 113 /E.
13 - Sanzione amministrativa compresa fra il 100 per cento e il 200 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
14 - Sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'imposta, con un minimo di 258,23 euro.